Statuto

ALLEGATO A all’atto
NN. 1301 – 1302 – 1308 – 1317 -1318 – 1319 – 1325 di
repertorio

N. 895 di raccolta
Associazione Amici del Complesso Museale della Pilotta
=== STATUTO
===
ART. 1. – DENOMINAZIONE

E’ costituita l’associazione denominata
“”ASSOCIAZIONE AMICI DEL COMPLESSO MUSEALE DELLA PILOTTA””.
ART. 2. – SEDE
L’Associazione ha sede a Parma.
ART. 3. – SCOPO
L’Associazione ha lo scopo di accrescere il patrimonio artistico del Complesso Museale della Pilotta, di prestare a tale Complesso Museale assistenza per il conseguimento dei suoi fini di conservazione e di cultura artistica, e di formare una elevata categoria di collezionisti e intenditori d’arte.
Per l’attuazione di tale scopo l’Associazione intende:
a) provocare dirette donazioni al Complesso Museale della Pilotta di opere d’arte di indiscusso valore, le quali arricchiscano e completino le collezioni già in esso adunate;
b) curare la raccolta dei mezzi finanziari necessari sia per acquistare suppellettile artistica degna del suddetto Complesso Museale, sia per intervenire in suo sussidio;
c) promuovere conferenze, visite alle collezioni pubbliche e private italiane, esposizioni temporanee e permanenti, attività finalizzate alla conoscenza e all’aggiornamento circa le discipline artistiche e museali del personale direttivo e docente delle scuole e degli studenti, in una parola, tutte le iniziative necessarie per tenere viva la cultura artistica sia per quanto riguarda l’arte antica che quella contemporanea. L’Associazione potrà inoltre compiere ogni altra attività utile per il perseguimento dello scopo sociale, in specie attività di natura scientifica, didattica, ed editoriale, il tutto nel rispetto delle leggi tempo per tempo in vigore.
L’Associazione non ha scopo di lucro.
ART. 4. – SOCI
L’Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Categorie dei soci


I soci si dividono in:
a) Soci Ordinari: coloro che hanno superato i 25 anni di età;
b) Soci Juniores: coloro che non hanno superato i 25 anni di età;
c) Soci Benemeriti: coloro che, su proposta di almeno un socio, vengano nominati dal Consiglio di Amministrazione per particolari meriti artistici e/o storici.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire altre categorie di soci nel rispetto delle leggi vigenti.
Tutti i soci, di qualsiasi categoria facciano parte, hanno il diritto di voto nell’Assemblea.


Quote associative


Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente l’ammontare delle quote sociali, con facoltà di differenziarle per categoria.
Al versamento delle quote sociali sono tenuti, tutti gli associati.
La quota vale per l’anno solare in cui è versata ed anche per l’anno solare successivo se il versamento avviene dopo il 1° novembre.
I soci, in quanto tali, non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote. La quota annuale, nonché ogni altro contributo associativo in genere, non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.


Ingresso di nuovi soci


Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione, recante la dichiarazione di condividere lo scopo che l’Associazione si propone di conseguire e l’impegno ad approvarne e osservarne lo statuto e i regolamenti.
L’accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio.
L’adesione all’Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo.
ART. 5. – ESCLUSIONE DI UN SOCIO. RECESSO DALL’ASSOCIAZIONE
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare l’esclusione del socio per gravi motivi.
Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare. In caso diverso il rapporto associativo si intende rinnovato per l’anno successivo.
I soci esclusi, o recedenti, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.
ART. 6. – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote e dai contributi iniziali versati dai soci.
Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da”“ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio ad incrementarlo.
Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.
I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi comprese le quote associative, i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ART. 7. – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente e il Vice Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere;
f) il Collegio dei Revisori;
g) il Comitato Scientifico.
Tutti i componenti gli organi sociali prestano la loro attività a titolo gratuito. Potranno tuttavia richiedere il rimborso delle spese sostenute e strettamente necessarie in relazione allo svolgimento dell’incarico, fornendone gli opportuni giustificativi; è competente a deliberare sulla richiesta di rimborso il Consiglio di Amministrazione.
ART. 8. – ASSEMBLEA: LE COMPETENZE
L’Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all’art. 4.
Sono di competenza dell’Assemblea:
– l’esame della relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull’andamento economico, culturale ed artistico dell’Associazione;
– l’approvazione del bilancio dell’esercizio sociale;
– la nomina del Consiglio di Amministrazione;
– la nomina del Collegio dei Revisori;
– gli altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.
ART. 9. – ASSEMBLEA: LA CONVOCAZIONE
L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno, entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento economico, culturale ed artistico dell’Associazione, nonché per l’approvazione del bilancio dell’esercizio sociale.
L’Assemblea è altresì convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta motivata e
sottoscritta da almeno un decimo (1/10) dei soci.”

“L’Assemblea si riunisce di regola presso la sede ma potrà essere convocata anche altrove purché nella Provincia di Parma.
Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante lettera spedita, tramite posta ordinaria o e-mail o altro strumento equipollente, a ciascuno dei soci almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per la riunione.
ART. 10. – ASSEMBLEA: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO – QUORUM
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, anche mediante semplice delega scritta sulla lettera d’invito. Le deleghe vengono conservate presso la sede dell’Associazione.
In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà (1/2) dei soci, e le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
In seconda convocazione (che non può aver luogo prima del giorno successivo), l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Per l’elezione alle cariche sociali, sia in prima che in seconda convocazione, si intendono eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti; a parità di voti, è preferito colui è iscritto da più tempo all’Associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea portanti modifiche dello statuto, in prima convocazione, dovranno essere prese con la presenza dei due terzi (2/3) dei soci e con la maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione le deliberazioni saranno valide se prese con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci e con la maggioranza dei voti dei presenti.
Occorre la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, per le delibere circa lo scioglimento anticipato dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Le riunioni assembleari possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, in collegamento audio e video o anche in collegamento solo audio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI: PRESIDENZA – VERBALIZZAZIONE
Le riunione assembleari sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, e altresì di assenza o impedimento del Vice Presidente, l’Assemblea è presieduta da altra persona designata dalla maggioranza dei soci presenti.
Il Presidente è assistito dal Segretario; in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni saranno
svolte dalla persona designata dall’Assemblea.”

“Le funzioni di segretario, su indicazione del Presidente, possono sempre essere svolte da un Notaio. Le deliberazioni devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea, o dal Notaio verbalizzante. Delle deliberazioni assembleari e del bilancio approvato deve essere data pubblicità, o mediante affissione del relativo verbale e documento presso la sede sociale, o mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione.
ART. 12. – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione, scelti tra i soci, sono nominati ogni tre anni, in un numero compreso tra tre (3) e nove (9), dall’Assemblea.
Al Consiglio di Amministrazione spettano indistintamente tutti i poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di opportunamente delegare i poteri stessi e la firma sociale ad uno o più dei soci componenti.
I Consiglieri di amministrazione sono rieleggibili. Venendo a mancare uno o più Consiglieri durante l’esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione sino alla successiva Assemblea, la quale dovrà provvederà alla nomina dei nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli cessati.
ART. 12. – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE
Il Consiglio – qualora non si sia già provveduto mediante deliberazione assembleare dei soci – elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere; tutti durano in carica tre anni.
Spetta al Presidente la rappresentanza della Associazione, anche in giudizio, e di fronte a qualsiasi terzo.
Il Presidente potrà dare delega al Tesoriere per operare sui conti correnti dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente comunicato per iscritto, ne fa le veci il Vice Presidente.
ART. 13. – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONE E ADUNANZE
II Consiglio è convocato dal Presidente o, per suo incarico, dal Segretario, mediante invito spedito almeno tre giorni prima dell’adunanza (salvo i casi d’urgenza) e contenente l’ordine del giorno.
Esso deve essere convocato quando almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri ne faccia richiesta con l’indicazione degli argomenti da trattarsi.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l’intervento della maggioranza dei Consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente e, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le adunanze possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, in collegamento audio e video o anche in collegamento solo audio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
Delle riunioni viene redatto verbale a cura del Segretario; tale verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e viene conservato agli atti.
ART. 14. – REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione può approvare e modificare un regolamento interno dell’Associazione, ad integrazione del presente statuto.
ART. 15. – COMITATO SCIENTIFICO
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Direttore del Complesso Monumentale della Pilotta, può nominare un Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico è l’organo consultivo che assiste il Consiglio di Amministrazione nella selezione e valutazione delle iniziative da assumere, dei progetti da studiare e nelle attività da svolgere.
Il Comitato Scientifico si compone di un numero di membri compreso tra tre (3) e nove (9), secondo quanto stabilito all’atto della nomina, i quali restano in carica per tre anni.
Del Comitato Scientifico possono fare parte anche persone estranee all’Associazione.
ART. 16. – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve redigere il bilancio consuntivo, il quale deve contenere, tra l’altro, le singole voci di spesa e di entrata relative all’esercizio sociale.
Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’Associazione, oppure pubblicato sul sito internet dell’Associazione, entro i sette giorni precedenti la seduta dell’Assemblea convocata per la sua approvazione, per consentirne la consultazione ad ogni socio.
Art. 17. – COLLEGIO DEI REVISORI
L’Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori.
Il Collegio dei Revisori è composto di tre (3) membri, scelti tra i soci, nominati ogni cinque anni dall’Assemblea.
Il Collegio – qualora non si sia già provveduto mediante deliberazione assembleare dei soci – elegge al suo interno un Presidente.
Al Collegio dei Revisori spetta l’esame del bilancio d’esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione e che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per l’approvazione.
Durante l’Assemblea convocata per la sua approvazione, il Collegio dei Revisori espone la propria relazione sul bilancio di esercizio.
ART. 18. – DURATA
La durata dell’Associazione è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).
ART. 19. – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute.
FIRMATI


OMBRETTA SARASSI

GIOVANNI FRACASSO

SIMONE VERNIZZI

FRANCESCA MAGRI

GIOVANNI GODI